machineering GmbH & Co. KG — The Timesaver Company
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Informazioni legali · machineering GmbH & Co. KG

Condizioni generali di contratto

Le presenti Condizioni generali di contratto (di seguito «CGC») sono parte integrante del contratto per diversi servizi (di seguito «Contratto») concluso da machineering GmbH & Co. KG, Landsberger Str. 306, 80687 Monaco di Baviera, Germania (di seguito «machineering») con il cliente (di seguito il «Cliente»). machineering e il Cliente sono di seguito denominati congiuntamente le «Parti» o, al singolare, ciascuno una «Parte».

Traduzione di cortesia. Ai fini legali fa fede esclusivamente la versione originale tedesca: machineering.com

Parte I

Fornitura di software e hardware

A. Disposizioni generali

Ambito delle prestazioni

1.1 machineering fornisce al Cliente i prodotti software (di seguito «Prodotti Software») e i prodotti hardware (di seguito «Prodotti Hardware») descritti in dettaglio nel Contratto, nonché la relativa documentazione utente, alle condizioni d’uso concordate nelle presenti CGC. I Prodotti Software e/o Hardware e la documentazione applicativa vengono forniti al Cliente per un periodo illimitato in caso di acquisto di software e/o hardware oppure per un periodo limitato in caso di noleggio di software e/o hardware.

1.2 Il codice sorgente non è parte dei Prodotti Software.

1.3 Per la qualità dei Prodotti Software e Hardware è determinante esclusivamente la descrizione delle prestazioni valida al momento della conclusione del Contratto e disponibile al Cliente in quel momento. machineering non assume alcuna responsabilità per ulteriori qualità dei prodotti (in particolare derivanti da altre presentazioni dei Prodotti Software e Hardware in dichiarazioni pubbliche o nella pubblicità), salvo che machineering abbia espressamente confermato tali ulteriori qualità.

Diritti d’uso sui Prodotti Software e sul software di sistema operativo

2.1 machineering concede al Cliente un diritto d’uso non esclusivo e non trasferibile del software, limitatamente al territorio in cui i Prodotti Software possono essere utilizzati secondo quanto indicato nel Contratto. Il diritto d’uso è limitato all’installazione e all’utilizzo dei Prodotti Software sul numero di postazioni di lavoro contemporanee specificato nel rispettivo Contratto.

2.2 Nella misura in cui i Prodotti Software vengono forniti in base al Contratto a titolo di acquisto, il diritto d’uso è concesso per un periodo illimitato e in modo irrevocabile.

2.3 Nella misura in cui i Prodotti Software vengono forniti in base al Contratto a titolo temporaneo (noleggio software), il diritto d’uso è limitato nel tempo secondo la durata specificata nel Contratto.

2.4 Il Cliente può utilizzare i Prodotti Software esclusivamente per le proprie operazioni commerciali interne e per quelle delle società a esso collegate (società del gruppo) ai sensi del § 15 della legge tedesca sulle società per azioni (AktG). Non sono consentiti in particolare: (i) l’esercizio di un data center per terzi, (ii) la messa a disposizione temporanea dei Prodotti Software (ad es. come application service providing) a favore di terzi o (iii) qualsiasi uso dei Prodotti Software per scopi privati.

2.5 È consentito l’uso dipendente da parte dei dipendenti del Cliente o di altri terzi soggetti al potere di disposizione del Cliente, purché rientri nell’ambito dell’uso previsto.

2.6 Le duplicazioni dei Prodotti Software sono consentite solo nella misura necessaria all’uso contrattuale. Il Cliente può effettuare copie di sicurezza dei Prodotti Software nella misura necessaria secondo le regole della tecnica. Le copie di sicurezza su supporti dati mobili devono essere contrassegnate come tali e riportare l’avviso di copyright del supporto dati originale o della versione originale.

2.7 Il Cliente è autorizzato ad apportare modifiche, estensioni e altre trasformazioni ai Prodotti Software ai sensi del § 69c n. 2 UrhG (legge tedesca sul diritto d’autore) solo nella misura consentita dalla legge.

2.8 Il Cliente è autorizzato a decompilare i Prodotti Software solo nei limiti del § 69e UrhG (legge tedesca sul diritto d’autore) e solo se machineering, su richiesta scritta del Cliente con fissazione di un termine ragionevole, non ha fornito i dati e/o le informazioni necessarie per stabilire l’interoperabilità con altri hardware e software.

2.9 Nella misura in cui machineering fornisce al Cliente Prodotti Hardware a titolo temporaneo (noleggio), il Cliente può utilizzare i Prodotti Hardware solo in combinazione con i Prodotti Software a ciò destinati e con il software di sistema operativo installato.

Installazione, formazione, manutenzione

3.1 I Prodotti Software vengono consegnati online tramite download. Per utilizzare i Prodotti Software il Cliente necessita di un dongle virtuale o di un’altra tecnologia di licenza digitale.

3.2 Per l’installazione dei Prodotti Software machineering rimanda alle istruzioni di installazione descritte nella documentazione applicativa, in particolare all’ambiente hardware e software ivi descritto, che deve essere disponibile presso il Cliente. Su richiesta del Cliente, machineering effettua l’installazione, la configurazione e la parametrizzazione del software sulla base di un accordo da concludere separatamente e dei listini prezzi applicabili.

3.3 Su richiesta del Cliente, machineering fornisce istruzione e formazione sui Prodotti Software sulla base di un accordo da concludere separatamente.

Sostituzione di singoli moduli software

4.1 I Prodotti Software sono costituiti da uno o più moduli, a seconda del pacchetto scelto dal Cliente. Trascorso un anno dalla consegna del rispettivo modulo, il Cliente ha il diritto di chiedere a machineering la sostituzione del modulo con un altro della stessa categoria di prezzo. Il Cliente deve richiedere la sostituzione a machineering per iscritto o in forma testuale con un preavviso di un mese. È a discrezione di machineering accettare o rifiutare tale richiesta di sostituzione.

4.2 In caso di sostituzione, il Cliente è tenuto a restituire il modulo da sostituire sul supporto dati originale, inclusa la documentazione applicativa, oppure – in mancanza di tale supporto – a cancellarlo in modo irreversibile. Eventuali copie dei Prodotti Software devono essere cancellate completamente e definitivamente. Con la restituzione o la cancellazione del modulo si estinguono tutti i diritti del Cliente su di esso.

4.3 Le disposizioni contrattuali (incluso il regime di remunerazione) continuano ad applicarsi in modo corrispondente e invariato al nuovo modulo.

Protezione dei Prodotti Software e della documentazione applicativa

5.1 Salvo che al Cliente siano espressamente concessi diritti in base al Contratto e alle presenti CGC, tutti i diritti d’autore e gli altri diritti sui Prodotti Software (e su tutte le copie effettuate dal Cliente) sono proprietà esclusiva di machineering. Ciò vale anche per eventuali modifiche dei Prodotti Software da parte di machineering.

5.2 Il Cliente deve conservare i Prodotti Software forniti, incluso il dongle virtuale o qualsiasi altra tecnologia di licenza digitale nonché la documentazione applicativa, in un luogo sicuro e proteggerli dall’accesso non autorizzato di terzi. Il Cliente non può rendere accessibili a terzi gli elementi sopra indicati (modificati o meno) senza il previo consenso scritto di machineering. Non sono considerati terzi i dipendenti del Cliente o altre persone di cui il Cliente si avvale nell’ambito dell’uso contrattuale dei Prodotti Software. Il Cliente deve tuttavia far presente a tali persone che non è consentita la realizzazione di copie oltre l’ambito contrattuale.

5.3 Al Cliente non è consentito alterare o rimuovere avvisi di copyright, contrassegni e/o numeri di controllo o altri segni di controllo di machineering.

Obblighi di collaborazione e informazione del Cliente

6.1 Il Cliente si è informato sulle caratteristiche funzionali essenziali dei Prodotti Software e si assume il rischio che questi corrispondano alle sue aspettative. Prima della conclusione del Contratto, in caso di dubbi il Cliente si è fatto consigliare da dipendenti di machineering o da terzi competenti.

6.2 L’allestimento di un ambiente hardware e software funzionante e adeguatamente dimensionato per i Prodotti Software è di esclusiva responsabilità del Cliente. Fanno eccezione i Prodotti Hardware associati che machineering vende o noleggia al Cliente in base al Contratto.

6.3 Prima dell’utilizzo, il Cliente deve testare accuratamente i Prodotti Software e i Prodotti Hardware per verificarne l’assenza di difetti e l’utilizzabilità nella configurazione hardware e software esistente. Ciò vale anche per software e hardware ricevuti nell’ambito di garanzia e manutenzione.

6.4 Il Cliente è tenuto a segnalare immediatamente a machineering in forma testuale (è sufficiente una e-mail) eventuali difetti dei Prodotti Software e Hardware. In tale contesto, il Cliente deve tenere conto, nei limiti del ragionevole, delle istruzioni di machineering per l’analisi del problema e trasmettere a machineering tutte le informazioni a sua disposizione necessarie per l’eliminazione del difetto.

6.5 Il Cliente deve concedere a machineering l’accesso ai Prodotti Software e Hardware ai fini della risoluzione dei problemi, direttamente e/o mediante trasmissione dati a distanza, a discrezione del Cliente.

6.6 Se machineering dimostra, in relazione a guasti o malfunzionamenti fatti valere dal Cliente, che non sussisteva alcun difetto di qualità o vizio giuridico di cui machineering debba rispondere, machineering può esigere per l’intervento la remunerazione ragionevolmente necessaria e adeguata secondo le proprie tariffe generali, nella misura in cui l’onere sia stato causato dal Cliente. Il Cliente ha il diritto di sollevare l’eccezione di concorso di colpa (Mitverschulden) di machineering (§ 254 BGB).

6.7 Il Cliente deve adottare precauzioni ragionevoli per il caso in cui i Prodotti Software o Hardware non funzionino correttamente in tutto o in parte (in particolare mediante backup giornaliero dei dati, diagnosi dei guasti, verifica regolare dei risultati dell’elaborazione dati).

Termini di consegna e di prestazione

7.1 Salvo diverso accordo, i Prodotti Software vengono consegnati nella versione corrente al momento della consegna.

7.2 machineering effettua la consegna dei Prodotti Software mettendoli a disposizione del Cliente per il download in rete, inclusa la documentazione applicativa, dandone comunicazione al Cliente e fornendogli il dongle virtuale o un’altra tecnologia di licenza digitale.

Diritto di informazione e verifica di machineering

machineering ha il diritto di verificare se i Prodotti Software vengono utilizzati in conformità alle disposizioni del presente Contratto. A tal fine può richiedere informazioni al Cliente, in particolare sul periodo e sull’entità dell’uso dei Prodotti Software, e consultare i libri e i registri del Cliente nonché il suo hardware e software. A tale scopo, a machineering deve essere concesso l’accesso ai locali commerciali del Cliente durante il normale orario di lavoro. Il Cliente ha il diritto di adottare misure ragionevoli per proteggere i propri segreti aziendali, in particolare (i) di esigere un previo impegno scritto alla riservatezza da parte delle persone coinvolte nella verifica e/o (ii) di limitare l’accesso a tali segreti a terzi vincolati alla riservatezza, qualora le Parti siano concorrenti.

B. Disposizioni particolari per l’acquisto di Prodotti Software e/o Hardware

Nella misura in cui il Cliente acquisisce i Prodotti Software e/o Hardware a tempo indeterminato mediante contratto di acquisto, si applicano in aggiunta le seguenti disposizioni:

Obbligo di verifica e denuncia dei difetti

Il Cliente assume l’obbligo di ispezione e denuncia dei difetti ai sensi del § 377 HGB (codice commerciale tedesco) per tutti i Prodotti Software e Hardware e la documentazione applicativa consegnati in base al presente Contratto.

Riserva di proprietà estesa per i Prodotti Hardware (verlängerter Eigentumsvorbehalt)

Il Cliente acquisisce la proprietà dei Prodotti Hardware solo con il pagamento integrale della remunerazione fatturata per essi.

Difetti di qualità e vizi giuridici

11.1 Entrambe le Parti riconoscono che, secondo lo stato attuale della tecnica, non è possibile sviluppare software completamente privo di errori. Pertanto non viene fornita alcuna garanzia per i comuni errori software che non pregiudicano o pregiudicano solo in modo irrilevante l’utilizzabilità dei Prodotti Software.

11.2 machineering elimina i difetti di qualità e i vizi giuridici esistenti al momento del trasferimento del rischio e fatti valere dal Cliente prima della scadenza del termine di prescrizione. Ciò avviene, a discrezione di machineering, mediante fornitura sostitutiva (Nachlieferung) o riparazione successiva (Nachbesserung). Il Cliente supporta machineering fornendo le informazioni e i documenti necessari e con altri mezzi ragionevoli.

11.3 Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto o di ridurre la remunerazione solo dopo l’infruttuosa scadenza di un termine ragionevole da lui fissato per l’adempimento successivo (Nacherfüllung) di almeno tre settimane, salvo che la fissazione di un termine sia superflua secondo le disposizioni di legge.

11.4 Le pretese di cui alla presente clausola 11 non sussistono se il Cliente modifica i Prodotti Software venduti, i relativi adattamenti o i Prodotti Hardware senza il consenso di machineering, o li fa modificare da terzi, salvo che il Cliente dimostri che i difetti di qualità o i vizi giuridici in questione non sono stati causati dalle modifiche effettuate da lui o dai terzi ed erano già presenti al momento della consegna.

11.5 Tutte le pretese del Cliente nei confronti di machineering ai sensi della presente clausola 11 si prescrivono entro un anno dalla consegna. Le pretese di risarcimento danni e di rimborso spese del Cliente si prescrivono secondo le disposizioni di legge.

11.6 In caso di dolo o colpa grave di machineering, di occultamento doloso di un difetto, di lesioni personali, di vizi giuridici ai sensi del § 438 par. 1 n. 1 a) BGB (codice civile tedesco), di assunzione di una garanzia per la qualità dei Prodotti Software o Hardware o degli adattamenti (§§ 444 e 639 BGB), di pretese ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore nonché di pretese ai sensi delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), si applicano i termini di prescrizione di legge.

C. Disposizioni particolari per il noleggio di Prodotti Software e/o Hardware

Nella misura in cui il Cliente riceve i Prodotti Software e/o Hardware per un periodo limitato mediante contratto di noleggio, si applicano in aggiunta le seguenti disposizioni:

Divieto di cessione a terzi

Fatte salve le eccezioni disciplinate nelle presenti CGC, il Cliente non è autorizzato a cedere i Prodotti Software o Hardware a terzi, in particolare a venderli o noleggiarli, senza il permesso di machineering.

Adeguamento dei prezzi

Per la prima volta dopo dodici mesi, machineering ha il diritto di aumentare la remunerazione ordinaria con preavviso scritto di tre mesi alla fine del mese. Il periodo di dodici mesi per il primo aumento decorre, per i Prodotti Software, dalla loro consegna e attivazione e, per i Prodotti Hardware, dalla loro consegna. Ulteriori aumenti possono avvenire non prima di dodici mesi dall’entrata in vigore dell’aumento precedente. L’aumento deve avvenire secondo equo apprezzamento, cioè in particolare essere adeguato e in linea con le condizioni di mercato. Non può superare il 3% della remunerazione ordinaria applicabile al momento dell’annuncio. Il Cliente ha il diritto di recedere dal singolo contratto interessato entro sei settimane dal ricevimento dell’annuncio dell’aumento del canone.

Difetti di qualità e vizi giuridici

14.1 machineering è tenuta a eliminare i difetti dei Prodotti Software forniti, inclusa la documentazione applicativa, nonché dei Prodotti Hardware forniti. Ciò avviene, a discrezione di machineering, mediante fornitura sostitutiva o riparazione.

14.2 La risoluzione da parte del Cliente ai sensi del § 543 par. 2 frase 1 n. 1 BGB (codice civile tedesco) per mancata concessione dell’uso contrattuale è ammessa solo dopo che a machineering sia stata data sufficiente possibilità di eliminare il difetto e tale eliminazione sia fallita. L’eliminazione del difetto si considera fallita solo se è impossibile, se machineering rifiuta di eliminarlo o lo ritarda in modo irragionevole, se sussistono dubbi ragionevoli sulle prospettive di successo o se è altrimenti irragionevole per il Cliente.

14.3 I diritti del Cliente per difetti sono esclusi se il Cliente apporta o fa apportare modifiche ai Prodotti Software o Hardware noleggiati senza il consenso di machineering, salvo che il Cliente dimostri che i difetti non sono stati causati dalle modifiche apportate da lui o da terzi e che le modifiche non hanno effetti irragionevoli per machineering sull’analisi e sull’eliminazione dei difetti. I diritti del Cliente per difetti restano impregiudicati se il Cliente è autorizzato ad apportare modifiche, in particolare nell’ambito dell’esercizio del diritto di autotutela ai sensi del § 536a par. 2 BGB (codice civile tedesco), e se tali modifiche sono state eseguite a regola d’arte e documentate in modo comprensibile.

Restituzione alla fine del contratto

15.1 Al termine del rispettivo periodo di noleggio, il Cliente deve restituire a machineering i Prodotti Software e la documentazione applicativa. Se i Prodotti Software e/o la documentazione applicativa sono stati forniti in combinazione con Prodotti Hardware, i prodotti devono essere restituiti come unità. Se la restituzione fisica dei Prodotti Software è impossibile per loro natura, il Cliente deve cancellare in modo irreversibile i Prodotti Software e la documentazione applicativa. Anche eventuali copie dei Prodotti Software devono essere cancellate in modo irreversibile. Il Cliente è inoltre tenuto a disattivare il dongle virtuale o qualsiasi altra tecnologia di licenza digitale mediante i meccanismi di disattivazione messi a disposizione da machineering.

15.2 I Prodotti Hardware forniti a noleggio devono essere restituiti a machineering entro 15 giorni dalla fine del Contratto. Se e nella misura in cui i Prodotti Hardware risultino danneggiati alla restituzione, il Cliente deve rimborsare i costi di ripristino, salvo che il danno non sia a lui imputabile.

15.3 Se il Cliente non restituisce i Prodotti Hardware a machineering entro il termine di 15 giorni o se i Prodotti Hardware risultano danneggiati alla restituzione, machineering può esigere dal Cliente, a titolo di penale contrattuale, il canone concordato (calcolato pro rata) per ogni giorno di superamento del termine. La penale contrattuale viene imputata alle pretese di risarcimento danni di machineering.

15.4 Qualsiasi uso dei Prodotti Software e Hardware dopo la fine del Contratto è vietato.

Parte II

Erogazione di servizi

Ambito delle prestazioni

16.1 L’ambito e l’obiettivo dei servizi che machineering deve prestare sono determinati esclusivamente dalla descrizione delle prestazioni concordata tra machineering e il Cliente nel Contratto. Le prestazioni possono essere servizi (Dienstleistungen) o prestazioni d’opera (Werkleistungen). Gli accordi verbali diventano parte dell’ambito delle prestazioni solo se confermati per iscritto da machineering.

16.2 Nel caso di prestazioni d’opera (Werkleistungen), il Cliente è tenuto a fornire a machineering una descrizione delle prestazioni sufficientemente dettagliata, che indichi chiaramente natura, ambito e obiettivi delle prestazioni d’opera che machineering deve eseguire. Su richiesta del Cliente, machineering lo supporta in misura ragionevole nella redazione della descrizione delle prestazioni. La descrizione delle prestazioni costituisce la base per il collaudo.

16.3 Se, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, una Parte constata che è necessaria od opportuna una modifica dell’ambito delle prestazioni originariamente definito, ne informa immediatamente l’altra Parte, indicandone i motivi. In tal caso le Parti si consultano sull’attuazione della modifica proposta nonché sui possibili effetti sui tempi e sulla remunerazione delle prestazioni. machineering non è tenuta ad attuare una modifica delle prestazioni finché non vi abbia acconsentito per iscritto.

Diritti d’uso

Nella misura in cui machineering effettua adattamenti individuali dei Prodotti Software per il Cliente, sviluppa Prodotti Software individualmente per il Cliente o fornisce altri risultati di lavoro tutelabili, si applicano in modo corrispondente le disposizioni sulla concessione dei diritti d’uso di cui alla clausola 2.

Obblighi di collaborazione del Cliente

18.1 Il Cliente mette a disposizione di machineering tutte le informazioni e i dati necessari provenienti dalla propria sfera di cui machineering necessita per l’erogazione dei servizi.

18.2 Il Cliente informa machineering di propria iniziativa sui requisiti e sui processi tipici del settore o specifici dell’azienda, nella misura in cui siano rilevanti per l’erogazione dei servizi da parte di machineering.

18.3 Nella misura in cui per l’erogazione dei servizi sia necessaria la messa a disposizione di software o hardware da parte del Cliente, l’approvvigionamento e la manutenzione degli stessi sono di esclusiva responsabilità del Cliente.

18.4 Se il Cliente non adempie ai propri obblighi di collaborazione o non fornisce i materiali concordati, i termini che machineering deve rispettare in tale contesto vengono posticipati di conseguenza.

Collaudo

19.1 Le prestazioni d’opera (Werkleistungen) eseguite da machineering devono essere verificate dal Cliente immediatamente dopo il completamento quanto alla loro conformità al Contratto. Se durante una verifica il Cliente riscontra scostamenti dalla descrizione delle prestazioni, ne informa machineering per iscritto senza indugio. La comunicazione deve contenere una descrizione sufficientemente concreta dello scostamento riscontrato, per consentire a machineering di identificarlo ed eliminarlo.

19.2 Gli scostamenti sostanziali vengono eliminati da machineering il prima possibile e successivamente sottoposti nuovamente al Cliente per il collaudo; la nuova verifica di collaudo si limita all’accertamento dell’eliminazione dello scostamento. Gli scostamenti non sostanziali vengono registrati per iscritto dal Cliente nella dichiarazione di collaudo come difetti e vengono eliminati da machineering nell’ambito della garanzia.

19.3 Se il Cliente rifiuta il collaudo, machineering può fissare per iscritto un termine di 14 giorni entro cui il Cliente deve dichiarare il collaudo. Il collaudo si considera avvenuto se il Cliente non specifica per iscritto entro tale termine i difetti sostanziali riscontrati. Il collaudo si considera inoltre sempre avvenuto se il Cliente utilizza le prestazioni d’opera per la propria attività. In tal caso machineering elimina i difetti solo nell’ambito delle disposizioni di legge sulla garanzia.

Difetti di qualità e vizi giuridici

Nella misura in cui le prestazioni rese da machineering siano prestazioni d’opera (Werkleistungen), per i difetti di qualità e i vizi giuridici si applicano le seguenti disposizioni:

20.1 Non viene fornita alcuna garanzia per scostamenti che non pregiudicano o pregiudicano solo in modo irrilevante l’utilizzabilità della prestazione d’opera.

20.2 machineering elimina i difetti di qualità e i vizi giuridici esistenti al momento del collaudo e fatti valere dal Cliente prima della scadenza del termine di prescrizione. Ciò avviene, a discrezione di machineering, mediante fornitura sostitutiva (Nachlieferung) o riparazione successiva (Nachbesserung). Il Cliente supporta machineering fornendo le informazioni e i documenti necessari e anche in altri modi ragionevoli.

20.3 Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto o di ridurre la remunerazione solo dopo l’infruttuosa scadenza di un termine ragionevole da lui fissato per l’adempimento successivo (Nacherfüllung) di almeno tre settimane, salvo che la fissazione di un termine sia superflua secondo le disposizioni di legge.

20.4 Le pretese di cui alla clausola 20 sono escluse nella misura in cui il Cliente modifichi i Prodotti Software venduti, i relativi adattamenti o i Prodotti Hardware senza il consenso di machineering o li faccia modificare da terzi, salvo che il Cliente dimostri che i difetti sostanziali o i vizi giuridici in questione non sono stati causati dalle modifiche effettuate da lui o dai terzi ed erano già presenti al momento della consegna.

20.5 Tutte le pretese del Cliente nei confronti di machineering ai sensi della clausola 20 si prescrivono entro un anno dal collaudo. Le pretese di risarcimento danni e di rimborso spese del Cliente si prescrivono secondo le disposizioni di legge.

20.6 In caso di dolo o colpa grave di machineering, di occultamento doloso di un difetto, di lesioni personali, di vizi giuridici ai sensi del § 633 par. 3 BGB (codice civile tedesco), di assunzione di una garanzia per la qualità dei Prodotti Software o Hardware o degli adattamenti (§ 639 BGB), di pretese ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore nonché di pretese ai sensi delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), si applicano i termini di prescrizione di legge.

Parte III

Disposizioni generali

Remunerazione e modalità di pagamento

21.1 La remunerazione dovuta per le prestazioni è disciplinata nel Contratto.

21.2 Se i Prodotti Software e/o Hardware vengono forniti a noleggio, i canoni di noleggio specificati nel Contratto devono essere pagati in anticipo per periodi non superiori a dodici mesi ciascuno.

21.3 Qualora il Cliente utilizzi i Prodotti Software senza il consenso di machineering in misura eccedente i diritti d’uso concessi nel Contratto (in particolare in caso di uso simultaneo da parte di un numero di utenti superiore a quello concordato), machineering ha il diritto di fatturare l’importo dovuto per l’uso aggiuntivo secondo il listino prezzi di machineering in vigore in quel momento, salvo che il Cliente dimostri che machineering ha subito un danno significativamente inferiore. Restano impregiudicate ulteriori pretese extracontrattuali di risarcimento danni.

21.4 Tutti i prezzi si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto di legge di volta in volta applicabile.

21.5 Il Cliente ha diritto alla compensazione o all’esercizio di diritti di ritenzione solo se la contropretesa è stata accertata con sentenza passata in giudicato (rechtskräftig festgestellt) o è incontestata tra le Parti.

Ritenuta alla fonte

22.1 La remunerazione può essere soggetta a ritenuta fiscale (ritenuta alla fonte) secondo le leggi fiscali del Paese di residenza del Cliente. In tal caso il Cliente si impegna a non effettuare alcuna ritenuta alla fonte nella misura in cui machineering presenti una valida esenzione da tale ritenuta.

22.2 Se machineering deve ancora richiedere tale esenzione dalla ritenuta fiscale, il Cliente si impegna a supportare machineering al meglio delle proprie possibilità e in misura ragionevole nella richiesta di esenzione.

22.3 Nella misura in cui il Cliente abbia dovuto effettuare una ritenuta fiscale per mancanza di un’esenzione, il Cliente supporta machineering al meglio delle proprie possibilità e in misura ragionevole nel recupero degli importi versati all’autorità fiscale competente.

Diritti di proprietà di terzi

23.1 Se, a causa dell’uso contrattuale dei Prodotti Software da parte del Cliente, vengono fatte valere nei suoi confronti pretese per violazione di diritti di proprietà industriale o diritti d’autore, il Cliente ne informa machineering per iscritto senza indugio dopo esserne venuto a conoscenza. machineering ha inoltre il diritto di essere informata in anticipo su tutte le misure di difesa previste e su tutte le trattative transattive.

23.2 machineering ha il diritto di esercitare il controllo esclusivo su tutte le misure di difesa e le trattative transattive se, in cambio, manleva il Cliente dalle pretese fatte valere e dai costi ragionevoli della difesa legale. In tal caso il Cliente è tenuto ad assistere machineering in modo ragionevole nella difesa contro la pretesa o nella sua definizione transattiva.

23.3 Se terzi fanno valere nei confronti del Cliente pretese per violazione di diritti di proprietà industriale o diritti d’autore, o se secondo la valutazione di machineering tali pretese sono prevedibili, machineering ha il diritto – indipendentemente dalla rivendicazione di pretese da parte del Cliente – di modificare o sostituire i Prodotti Software, gli adattamenti, la documentazione applicativa o altri materiali in modo tale che non sussista il rischio di violazione di diritti di terzi, purché la funzionalità dei Prodotti Software e degli adattamenti non ne risulti limitata in modo pregiudizievole per il Cliente. In tal caso il Cliente è tenuto a installare gli aggiornamenti forniti da machineering e a cessare l’uso della vecchia versione.

Responsabilità

Per quanto riguarda le pretese di risarcimento danni o di rimborso spese, machineering risponde di tutti i danni che ne derivano, indipendentemente dal fondamento giuridico, in particolare per violazione del contratto (§§ 241 par. 2 in combinato disposto con 311 par. 2 BGB), difetti di qualità, vizi giuridici o atto illecito (unerlaubte Handlung), esclusivamente secondo le seguenti disposizioni:

24.1 In caso di dolo, di pretese ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità del produttore (Produkthaftungsgesetz), di pretese ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), di occultamento doloso di un difetto o di assunzione di una garanzia per la qualità dei Prodotti Software (§ 444 BGB), nonché in caso di lesioni alla vita, al corpo o alla salute, machineering risponde esclusivamente secondo le disposizioni di legge.

24.2 In tutti gli altri casi si applicano le seguenti regole:

(a) In caso di colpa grave, la responsabilità di machineering è limitata al risarcimento del danno tipico prevedibile.

(b) In caso di colpa lieve, machineering risponde solo se è stato violato un obbligo contrattuale essenziale. In tal caso la responsabilità è limitata al danno tipico prevedibile. In tutti gli altri casi di colpa lieve la responsabilità è esclusa.

24.3 In caso di perdita di dati causata da colpa lieve, machineering risponde solo del danno che si sarebbe verificato anche se il Cliente avesse eseguito un backup dei dati corretto e regolare, commisurato all’importanza dei dati; tale limitazione non si applica se il backup dei dati è stato ostacolato o reso impossibile per motivi imputabili a machineering.

24.4 Nella misura in cui i Prodotti Software e/o Hardware vengono forniti al Cliente per un periodo limitato (noleggio), è esclusa la responsabilità oggettiva di machineering per difetti già esistenti al momento della conclusione del Contratto ai sensi del § 536a par. 1 alt. 1 BGB.

Riservatezza

25.1 Nessuna delle Parti può divulgare a terzi segreti aziendali e informazioni riservate relativi all’altra Parte. Inoltre, tali segreti aziendali e informazioni riservate possono essere utilizzati solo per le finalità delle presenti CGC o del rispettivo Contratto.

«Segreto aziendale» indica qualsiasi informazione relativa a una Parte definita «segreto aziendale» ai sensi del § 2 n. 1 della legge tedesca sulla protezione dei segreti aziendali (GeschGehG).

«Informazioni riservate» indica qualsiasi informazione che non costituisca un segreto aziendale e che venga messa a disposizione da una Parte divulgante nell’ambito o in relazione alle CGC o al Contratto, (i) contrassegnata dalla Parte divulgante come «informazione riservata» o simile oppure (ii) da considerarsi riservata per sua natura o per le circostanze della divulgazione. Non sono considerate informazioni riservate le informazioni che: (i) sono state sviluppate autonomamente dalla Parte ricevente senza impiego o utilizzo delle informazioni riservate, (ii) sono state divulgate alla Parte ricevente da un terzo senza violazione di un obbligo di riservatezza, (iii) sono o diventano generalmente accessibili al pubblico senza colpa o violazione da parte della Parte ricevente, oppure (iv) rispetto alle quali la Parte ricevente possa dimostrare di esserne stata legittimamente in possesso prima della divulgazione, senza essere vincolata da obblighi di riservatezza al riguardo.

25.2 Ciascuna Parte ricevente è libera di divulgare segreti aziendali e informazioni riservate senza il consenso della Parte divulgante nella misura richiesta dalla legge, da un provvedimento giudiziario o amministrativo; in tali casi la Parte ricevente informa tempestivamente per iscritto la Parte divulgante di tale obbligo, nella misura consentita dalla legge.

25.3 Restano impregiudicate le disposizioni di legge imperative che consentono l’uso e/o la divulgazione di segreti aziendali.

Disposizioni varie

26.1 In caso di contraddizioni tra le presenti CGC e il Contratto, prevalgono le disposizioni del Contratto.

26.2 Il foro esclusivo per tutte le controversie derivanti da o in relazione al Contratto e/o alle presenti CGC è la sede di machineering, se il Cliente è un commerciante ai sensi del § 38 del codice di procedura civile tedesco (ZPO). Se machineering propone un’azione legale, ha inoltre il diritto di scegliere il foro della sede del Cliente. Resta impregiudicato il diritto di entrambe le Parti di richiedere tutela giurisdizionale d’urgenza dinanzi ai tribunali competenti secondo le disposizioni di legge.

26.3 Si applica esclusivamente il diritto tedesco, con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

26.4 Le modifiche e le integrazioni successive del Contratto o delle presenti CGC sono valide solo se effettuate per iscritto (è sufficiente la firma digitale). Ciò vale anche per la modifica della presente clausola. Non sono stati stipulati accordi accessori verbali.

26.5 Qualora una disposizione del Contratto o delle CGC sia o diventi invalida o inapplicabile, la validità e l’applicabilità delle restanti disposizioni non ne risultano pregiudicate. La disposizione invalida o inapplicabile sarà sostituita da una disposizione giuridicamente valida che si avvicini il più possibile al senso e allo scopo della disposizione invalida o inapplicabile.

Note legali Informativa sulla privacy